Commissione Tributaria Regionale Per L'Emilia-Romagna sentenza n. 1628 del 20 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La capitalizzazione degli interessi passivi in capo ai beni merce, ed incremento così del relativo costo e tale da evitare le limitazioni di cui all’art. 96 d.p.r. n. 917/1986 (30% del ROL), è possibile solo qualora il ciclo di produzione di questi ultimi superi l’anno solare e in conformità al principio OIC 13. La capitalizzazione non può aver luogo nelle ipotesi inferiori all’anno (nel caso di specie, la stagionatura di alcuni beni merce - prosciutti - era di soli 10 mesi) e qualora di tale scelta non sia fatta menzione nella nota integrativa al bilancio regolarmente approvato (art. 2427, comma 8 c.c.).

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