Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1297 del 2 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice amministrativo deve esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale - a prescindere dal relativo ordine - nel solo caso in cui il ricorrente principale e quello incidentale siano i due soli soggetti ammessi ad una gara di appalto; negli altri casi vige il principio per cui va esaminato per primo il ricorso incidentale, il cui accoglimento, inevitabilmente, paralizza quello principale rendendolo improcedibile.

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