Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5723 del 5 ottobre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La disciplina di cui all'art. 32, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 104/2010 prevede che il giudice qualifichi l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali e che converta l'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione nel caso ne ravvisi i presupposti.

(massima n. 2)

In materia edilizia le ipotesi di abusi formali realizzati in assenza ab initio di un valido titolo abilitativo non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 380/2010 trovando applicazione il diverso istituto dell'accertamento di conformitą, subordinato al riscontro delle stringenti condizioni di cui all'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.

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