Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana Sez. V sentenza n. 219 del 7 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La detrazione d’imposta, nei limiti previsti dalla normativa per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, cioè abitazioni, uffici, negozi, ed altre unità immobiliari, è fruibile da soggetti come persone fisiche, imprenditori e non imprenditori, società o enti titolari di reddito d’impresa (d.m. 19.2.2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze). La detrazione è condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all’art. 4 e seguenti del d.m. 19.2.2007, idonei a certificare che l’intervento eseguito determinasse un effettivo risparmio energetico. Si tratta, quindi, di un diritto all’agevolazione generalizzato che trova conferma nei testi della norma (art. 1, comma 344, legge 27.12.2006, n. 296, e successive modifiche) e del decreto attuativo, art. 2 d.m. 19.2.2007.

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