Commissione Tributaria Regionale Per Il Piemonte Sez. III sentenza n. 1608 del 13 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli accantonamenti al fondo rischi su crediti sono deducibili anche relativamente a crediti ceduti pro-solvendo se e nella misura in cui essi, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio per il cedente. La pretesa dell’Amministrazione Finanziaria di escludere la deducibilitą degli accantonamenti relativi ai crediti ceduti č, pertanto, fondata solo nei limiti in cui i crediti ceduti non comportino un rischio di inadempimento. Il recupero a tassazione degli accantonamenti va, invece, escluso quando l’effettivo sostenimento di tale rischio sia comprovato (nel caso in esame, risultava l’inadempimento della societą debitrice, soggetta a fallimento).

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