Commissione Tributaria Regionale Per Il Veneto Sez. V sentenza n. 987 del 5 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la società debitrice estera sia fallita e sia stata cancellata dal registro delle imprese, è corretto dedurre la perdita sul credito vantato nei confronti della predetta società nell’anno d’imposta in cui si ha avuto notizia della sua cancellazione. Va invece respinta la tesi dell’Ufficio stando alla quale la deduzione deve essere operata nell’anno in cui è stato dichiarato il fallimento, a prescindere dal fatto che il contribuente ne fosse venuto a conoscenza o meno. Infatti ottenere precise informazioni in merito alla procedura concorsuale estera risulta certamente più difficoltoso che ottenere le medesime informazioni con riguardo ad una società italiana.

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