Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2265 del 8 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Un atto soprassessorio, inteso quale atto con il quale la pubblica amministrazione rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, attesa la sua natura di atto meramente interlocutorio e la sua inidoneitā a manifestare la volontā dell'amministrazione, non č autonomamente impugnabile e non rende inammissibile l'azione avverso il silenzio.

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