Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5984 del 19 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo č inammissibile, da parte del giudice di primo grado, la formulazione di argomentazioni a sostegno di un provvedimento impugnato che ne alterano l'impianto argomentativo, soprattutto quando si tratta di deduzioni che implicano accertamenti tecnici riservati - sia pure soltanto in prima battuta - alla funzione di amministrazione attiva (art. 31, comma 3, D.Lgs. 104/2010). Nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo č ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della L. n. 241 del 1990). Č invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attivitā vincolata e, per questo, un presidio di legalitā sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.

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