Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 240 del 16 gennaio 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte dell'Amministrazione, la conseguente concessione di un risarcimento danni non può essere subordinata all'accertamento di un carattere colpevole di tale violazione, atteso che la Corte di Giustizia CE ha statuito che: "il tenore letterale degli artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1, 5 e 6, nonché del sesto "considerando" della direttiva 89/665 non indica in alcun modo che la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba presentare caratteristiche particolari, quale quella di essere connessa ad una colpa, comprovata o presunta, dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure quella di non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità".

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 112, comma 3, del c.p.a., come riformulato dal D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 195, può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

(massima n. 3)

Il provvedimento dell'Amministrazione posto in esecuzione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo non esime la P.A. dalla responsabilità per i danni causati dallo stesso nel caso di sentenza definitiva contrastante con l'ordinanza cautelare: ed invero la sentenza definitiva ha un effetto caducante su tutti gli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare e per i quali l'Amministrazione si assume i relativi rischi.

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