Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1737 del 21 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto interveniente ad adiuvandum che ha partecipato al giudizio di primo grado per sostenere le ragioni del ricorrente principale non č legittimato a proporre appello in via principale ed autonoma, salvo l'esistenza di un proprio interesse connesso all'intervento o alle spese giudiziali.

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