Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 4 del 27 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In ambito amministrativo l'intervento, ad adiuvandum o ad opponendum, può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale non essendo sufficiente a consentire l'istanza di intervento la sola circostanza per cui il proponente sia parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella divisata nell'ambito del giudizio principale.

(massima n. 2)

Posto che il termine per proporre il ricorso giurisdizionale decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi e non dal momento in cui l'interessato abbia conoscenza della illegittimità del provvedimento accertata in sede giurisdizionale, deve escludersi che l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali pertanto si è già verificata una situazione di inoppugnabilità.

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