Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1500 del 19 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La figura del Commissario ad acta, annoverata fra gli ausiliari del Giudice, è strumentale alla sostituzione del Giudice all'amministrazione qualora ciò sia necessario (art. 21 D.Lgs. n. 104/2010, CPA); con esso, cioè, si mira ad ottenere l'effettiva esecuzione del giudicato qualora l'amministrazione persista in una situazione di inerzia a fronte di un giudicato a sé sfavorevole.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.