Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6186 del 4 dicembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio amministrativo l'applicazione dell'art. 18 CPA (d.lgs. n. 104/2010) - ed in particolare l'obbligo, ivi previsto, di sostituzione dei magistrati ricusati e l'adozione, da parte del nuovo collegio, di una decisione specifica sull'istanza di ricusazione - è riservata alle sole ipotesi di ricusazione enucleate dall'art. 51 c.p.c., e non a quelle che, in ragione del loro oggetto, totalmente estraneo all'elenco dell'art. 51, né in alcun modo partecipe della natura delle cause ivi prese in considerazione, costituiscono un anomalo utilizzo dell'istituto processuale, foriero di inutile dispendio di energie processuali o addirittura di effetti paralizzanti per l'attività decisoria dell'organo giurisdizionale (Conferma della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari, sez. I, n. 1850/2005).

(massima n. 2)

L'art. 51 c.p.c. circoscrive i casi di astensione (speculari a quelli di ricusazione) agli interessi personali, familiari o professionali che minano la terzietà del giudice, in un logica di fondo di natura deduttiva, che ricava dalla preesistenza dell'interesse il pericolo di una decisione ingiusta. La preesistenza dell'interesse del giudice ed il suo coinvolgimento personale che giustifica il principio, recepito dall'art. 18 CPA (d.lgs. n. 104/2010), per il quale il giudice ricusato non può decidere della propria ricusazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari, sez. I, n. 1850/2005).

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