Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 2 del 25 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, la regola della incompatibilitā prevista dall'art. 51, n. 4, c.p.c. č applicabile anche quando č lo stesso ufficio giudiziario, che ha reso la pronuncia originaria annullata con rinvio dal giudice di appello, a doversi nuovamente pronunciare sulla medesima questione, con la conseguenza che la sua definizione deve essere affidata ad altra sezione o alla medesima sezione, ma con diversa composizione.

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