Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3827 del 23 giugno 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

L'autonomia contrattuale può esprimersi non soltanto con ipotesi innominate di contratti ma anche orientando in contenuti atipici gli effetti di negozi tipici, singolarmente presi ovvero combinandoli, senza che tale operazione comporti la simulazione di alcuno di essi ovvero una novazione. È, pertanto, legittimo l'accordo delle parti contraenti di realizzare il contenuto ordinario di una permuta (con conguaglio in denaro) attraverso la stipulazione di atti negoziali asincroni collegati, uno dei quali astrattamente riconducibile nello schema della compravendita.

(massima n. 2)

La materiale impossibilità di specifica reintegrazione delle posizioni giuridiche anteriori al contratto non pregiudica l'esperibilità e il favorevole esito dell'azione di risoluzione per inadempimento, potendo ciò comportare soltanto che la reintegrazione patrimoniale avvenga per equivalente pecuniario, secondo il principio pretium succedit in locum rei, attraverso una sostituzione oggettiva sancibile anche d'ufficio qualora – dall'accertamento riservato al giudice del merito risulti l'obiettiva impossibilità della restituzione specifica.

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