Cassazione civile Sez. I sentenza n. 394 del 22 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui la parte che abbia prestato completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale, continuando a dare piena attuazione al rapporto, non può addurre tale violazione come causa di inadempimento, per avervi sostanzialmente rinunziato, trova applicazione anche in presenza di una clausola e provoca la risoluzione del contratto quando abbia con il suo stesso comportamento rinunziato alla rigorosa e puntuale osservanza dei patti concordati od a determinate modalità inserite nel contratto.

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