Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4762 del 29 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione per inadempimento non č ammissibile una caducazione parziale del contratto quanto all'oggetto, ossia per una sola parte della prestazione, salvo che il contratto stesso sia ad esecuzione continuata o periodica (nel qual caso trova applicazione l'art. 1458, comma primo, c.c.). Il contratto, infatti, č unico, e l'impossibilitą di restituire l'oggetto nel suo stato originario esclude la risoluzione, non solo quando l'impossibilitą sia totale, ma anche quando sia parziale non essendo pił possibile l'esatta rimessione in pristino. In tale caso ne consegue che il contratto permane in toto, salvo, per la parte adempiente, di chiedere — ove non si siano verificate preclusioni di ordine sostanziale o processuale — la riduzione della propria prestazione, ed il risarcimento del danno nel caso di colpa della controparte.

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