Cassazione civile Sez. III sentenza n. 680 del 14 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Benché nella locazione di immobili per uso non abitativo non esista una predeterminazione legale dei limiti massimi del canone, tuttavia, poiché opera il combinato disposto degli artt. 9 e 41 L. n. 392/78, non è dovuto dal conduttore un onere accessorio per una fornitura, se la stessa non è effettivamente prestata. Ne consegue che è nulla una clausola contrattuale che imponga al conduttore l’obbligo di corrispondere una somma mensile a titolo di contribuzione per spese di riscaldamento dell’impianto centralizzato del condominio, anche laddove l’immobile locato risulti privo di elementi radianti e quindi la fornitura non esista, posto che una tale pattuizione finisce per attribuire al locatore un vantaggio in assenza di sinallagmaticità.

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