Cassazione civile Sez. I sentenza n. 376 del 17 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

È inaccoglibile la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive proposta nei confronti della controparte inadempiente che sia stata, nelle more, dichiarata fallita, potendo conseguire, ad una eventuale pronuncia di accoglimento, effetti restitutori e risarcitoci lesivi del generale principio della par condicio imposta, al contrario, dalla procedura concorsuale previa cristallizzazione delle posizioni giuridiche di ciascun creditore. Non è idonea a costituire eccezione a tale principio la domanda di risoluzione contrattuale fondata su di una clausola risolutiva espressa riferita ad un inadempimento verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, se la domanda medesima risulti proposta dopo l'apertura della procedura fallimentare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.