Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4502 del 10 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 6 della legge n. 392 del 1978, che prevede il subingresso legale del coniuge separato o divorziato nella posizione di conduttore della casa familiare, allorché il relativo diritto gli sia stato attribuito dal giudice, non può trovare applicazione ove l’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato da uno dei coniugi, e ceduto, dopo la separazione, all’altro, non sia stato adibito ad abitazione familiare.

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