Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16957 del 27 giugno 2018

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di giurisdizione, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ed ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, laddove detto giudice amministrativo, nel pronunciarsi sul ricorso di una coppia gay contro l'annullamento, disposto dal Prefetto, della trascrizione in Italia delle nozze celebrate all'estero, si pronunci sul loro "status" matrimoniale, ponendo la questione a fondamento della decisione di rigetto del ricorso medesimo, viola il prefato art. 8, comma 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, operando una cognizione a sé preclusa. È sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia concernente la trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, essendo dalla legge riservate al Giudice Ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone.

(massima n. 2)

Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo teorico, potendo ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un'attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un'attività interpretativa, dovendosi ipotizzare che il giudice applichi, non già la norma esistente, ma una norma all'uopo creata. Conseguentemente non è configurabile il suddetto vizio nel caso in cui il giudice individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme.

(massima n. 3)

L'esame, in via incidentale, da parte del giudice amministrativo di questioni pregiudiziali attinenti allo stato delle persone la cui cognizione, ai sensi dell'art. 8, 2° comma c.p.a., è espressamente riservata al giudice ordinario, e configura eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in Cassazione.

(massima n. 4)

La questione relativa alla validità degli effetti di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso attiene allo status delle persone; pertanto non può essere sindacata in via incidentale dal giudice amministrativo, stante il chiaro disposto dell'art. 8, 2° comma c.p.a. secondo cui "Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso".

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