Corte costituzionale sentenza n. 191 del 11 maggio 2006

(5 massime)

(massima n. 1)

La previsione contenuta nell'art. 53 comma 1, il quale individua (anche) nei "comportamenti" della p.a. il fatto causativo del danno ingiusto, è costituzionalmente illegittima là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali "comportamenti", attribuisce alla giurisdizione esclusiva dell'a.g.a. controversie nelle quali sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la P.A., e cioè fa dell'a.g.a. il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione, laddove, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della p.a.

(massima n. 2)

Nel caso di occupazione appropriativa (che si verifica quando il fondo è occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità e diviene di proprietà dell'amministrazione non in forza del decreto di esproprio, ma dell'irreversibile trasformazione avvenuta in esecuzione dell'opera di pubblica utilità) il proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per equivalente. Diversamente, nel caso di occupazione usurpativa (che ricorre ove il fondo sia appreso in carenza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità, nonché - secondo alcuni - anche nell'ipotesi di annullamento, con efficacia "ex tunc", della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica), il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente.

(massima n. 3)

Ai fini di determinare i limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, è irrilevante la circostanza che l'ordinamento giuridico riconosca a quest'ultimo oltre al classico strumento demolitorio (e/o conformativo) dei provvedimenti amministrativi, anche la possibilità di pronunciare condanne al risarcimento del danno sia per equivalente sia in forma specifica. Queste, infatti, costituiscono soltanto forme di tutela necessarie affinché sia effettiva la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

(massima n. 4)

L'art. 53 comma 1 testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità (D.Lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (in particolare, pertanto, è costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie relative all'occupazione usurpativa, ma non anche quelle nascenti da ipotesi di occupazione acquisitiva). La Corte ha precisato che questa pronuncia riguarda l'art. 53, cit. esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione al g.a. e, pertanto, senza che in alcun modo possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui - essendo applicabile l'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 - presuppone la possibilità che sia sindacato dal g.a. l'esercizio, da parte della P.A., del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile l'immobile modificato.

(massima n. 5)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 53 comma 1 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 53 comma 1 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. La previsione contenuta nell'art. 53 comma 1, il quale individua (anche) nei "comportamenti" della P.A. il fatto causativo del danno ingiusto, è costituzionalmente illegittima là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali "comportamenti", attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. controversie nelle quali sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la P.A., e cioè fa del g.a. il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione, laddove, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della P.A. La Corte ha precisato che questa pronuncia riguarda l'art. 53, cit. esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione al g.a. e, pertanto, senza che in alcun modo possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui - essendo applicabile l'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 - presuppone la possibilità che sia sindacato dal g.a. l'esercizio, da parte della p.a., del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile l'immobile modificato.

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