Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8009 del 21 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticitą espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione, non gią per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non č normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilitą delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sģ - da una sanzione testuale di inammissibilitą. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata).

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