(massima n. 1)
In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su addebiti di determinati adempimenti dell'altra, al giudice il quale accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, quindi, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti non resta altro che dare atto dell'impossibilitą di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453, comma 2, c.c. da entrambi i contraenti, e decidere, di conseguenza, quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c. ed, in particolare, alla restituzione della caparra.