Corte costituzionale sentenza n. 398 del 1 dicembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La normativa inerente l'accesso alle informazioni ambientali dei cittadini va collocata nell'ambito della regolamentazione pił generale inerente il diritto di accesso al pubblico ai dati e ai documenti amministrativi. Pertanto sulla base dal combinato disposto dell'art. 117, comma 2, lett. m), cost., e dell'art. 29 comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, le Regioni possono legittimamente introdurre norme sull'informazione ambientale volte a garantire una maggiore conoscenza dei cittadini delle informazioni ambientali inerenti la regione e gli enti regionali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.