Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2347 del 1 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine per l'adempimento puō essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontā delle parti di ritenere perduta l'utilitā economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontā non puō desumersi solo dall'uso dell'espressione Ģentro e non oltreģ quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilitā prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che le parti, adoperando l'espressione Ģentro e non oltreģ, avevano fissato per formalizzare in atto pubblico una scrittura privata di compravendita immobiliare, ed avevano rigettato la domanda di risoluzione proposta dal venditore, osservando che il termine era stato fissato nel preminente interesse del venditore medesimo e che gli ostacoli da lui frapposti alla stipula del rogito notarile, in occasione del quale gli sarebbe stato corrisposto il residuo prezzo della compravendita, dimostravano la mancanza di un suo pressante interesse a conseguire il pagamento nel termine previsto. La S.C. ritenendo congruamente motivata e quindi incensurabile tale decisione ha ribadito il principio di cui alla massima).

(massima n. 2)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche č necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entitā degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma; tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed č incensurabile in sede di legittimitā se congruamente motivato.

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