Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5310 del 29 maggio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ingiuria grave che l'art. 801 c.c. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiario ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale e affettivo del donante se la lesione č avvenuta per effetto dell'animositā ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante. Pertanto, non costituisce offesa grave ai sensi dell'art. 801 c.c. la vendita da parte del donatario dell'appartamento ricevuto in donazione, né la presentazione all'autoritā di pubblica sicurezza di un esposto contro il donante, ove tale iniziativa sia volta a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario. (Nella specie il donante aveva cambiato la serratura dell'appartamento impedendone al donatario l'accesso).

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del danaro.

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