Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4636 del 5 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che l'istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un'informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse che intende far valere č un interesse ambientale, come qualificato dal D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, č legittimo il diniego all'ostensione di formulari riguardanti il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari, emessi in relazione a un contratto stipulato fra un'Azienda sanitaria locale e un privato, giustificato dal fatto che i dati, pur se attinenti ai predetti rifiuti sanitari - che se non correttamente smaltiti possono arrecare pregiudizi all'ambiente - erano stati richiesti per finalitā del tutto diverse (economico-patrimoniali, di tipo concorrenziale) e con un inutile aggravio dell'attivitā dell'Amministrazione.

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