Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3081 del 19 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete, colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo è portatore di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti. Conseguentemente, benché non possa escludersi che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante possa riflettersi negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria, ciononostante è illegittimo il diniego opposto alla conoscenza degli atti quando ormai (come nella fattispecie) il procedimento ispettivo-disciplinare si sia definitivamente concluso.

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