Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3516 del 12 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento (nella specie: di contratto di locazione per mutata destinazione della cosa locata), la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo va accertata specificamente, sulla scorta delle risultanze processuali ed in base alle deduzioni delle parti, con riferimento alla natura ed all'oggetto del contratto, alle modalitą del concreto svolgimento del rapporto ed all'interesse delle parti stesse. Conseguentemente l'inadempimento puņ essere ritenuto incolpevole solo ove emergano concrete e precise circostanze idonee ad escludere l'elemento qualificante la condotta dell'obbligato, a termini. dell'art. 1218 c.c. non bastando al riguardo il mero convincimento dello stesso senza alcun riscontro nella realtą accertata.

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