Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 116 del 13 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accesso agli atti, il "collegamento" tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui all'art. 22, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990, non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

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