Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1457 del 10 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d'inadempimento, per stabilire il riparto dell'onere della prova occorre distinguere: a) se il convenuto eccepisca l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'attore (excpetio inadimpleti contractus), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto; b) se, invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale (exceptio non rite adimpleti contractus), č l'eccipiente stesso che ha l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento. 

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