Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13925 del 25 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento, č tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa, a quello pattuito.

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