Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3431 del 21 giugno 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'invaliditā del relativo provvedimento ove il contributo partecipativo del privato non sarebbe stato comunque idoneo a determinare un esito diverso.

(massima n. 2)

L'assoggettamento degli atti di ritiro al giusto procedimento, principio prima affermato dalla giurisprudenza e poi fatto proprio dalla legge sul procedimento, presuppone logicamente che tra l'atto di annullamento o di revoca e l'atto ritirato sia intercorso un lasso di tempo significativo, sotto il profilo fenomenologico e, soprattutto, sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti dall'atto posto nel nulla, perché possa ritenersi formato un legittimo affidamento in capo al destinatario. L'atto di ritiro, in autotutela, di altro provvedimento non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento se motivato da ragioni di urgenza, la quale č in re ipsa nel caso in cui la definizione immediata del procedimento risponda ad esigenze di tutela dell'integritā dell'ambiente.

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