Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1081 del 27 febbraio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

I generali principi di conservazione dell'atto e di strumentalitā delle forme inducono a generalizzare la portata dell'istituto dell'illegittimitā non invalidante di cui all'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990 anche per evitare che - in situazioni come quella per cui č causa - la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l'amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati. In caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralitā di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), č sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse.

(massima n. 2)

La vigente disciplina in tema di annullamento d'ufficio (art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241) non fissa un termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attivitā di autotutela č illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine.

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