Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2584 del 22 maggio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché la comunicazione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli prevista dall'art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. costituisce un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli. Deve invece ritenersi che, in ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in questione, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "di pericolo astratto", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali.

(massima n. 2)

La perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, ai sensi dell'art. 82 del codice del processo, nel caso di mancata presentazione entro il termine di 180 giorni dell'istanza di fissazione, non può essere impedita dal fatto che, nelle more della scadenza del termine, è stata fissata l'udienza di discussione, con avviso ricevuto dal difensore dell'appellante. Lo spirare del quinquennio dal deposito del ricorso costituisce infatti una causa estintiva operante di diritto e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 83 del codice del processo, fondata su una presunzione di carenza di interesse conseguente al decorso di un lungo lasso di tempo dal deposito del ricorso, che spetta alla parte ricorrente superare mediante un'espressa manifestazione di interesse alla decisione del merito.

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