Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6244 del 24 novembre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La tutela dell'apparenza del diritto — che è da escludere, per l'inescusabilità della colpa, allorché la situazione reale avrebbe potuto essere agevolmente accertata con una condotta ispirata all'ordinaria diligenza nell'attività negoziale — ben può essere invocata allorché l'affidamento del terzo riguardi il mandato a compiere negozi per i quali la forma scritta sia prevista ad probationem, giacché in tal caso, a differenza dell'ipotesi in cui per l'atto da compiere sia richiesta la forma scritta ad substantiam, non sussiste un onere legale di documentazione della procura e, quindi, una colpa inescusabile di colui che contrae con il falsus procurator.

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