(massima n. 1)
L'ammessa e richiesta immediata impugnabilità degli atti preparatori o di avvio del procedimento che si caratterizzino per la loro immediata lesività (quali il bando di una gara o di un pubblico concorso) non esclude l'onere d'impugnazione dell'atto finale del procedimento. La circostanza che l'atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell'atto preparatorio, non esclude che tale invalidità debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile.