Commissione Tributaria Provinciale Bergamo Sez. I sentenza n. 127 del 8 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è riconosciuto il credito d’imposta pari all’euroritenuta applicata dalla banca svizzera al soggetto che non ha indicato i redditi prodotti all’estero nella propria dichiarazione dei redditi e che non ha autorizzato l’agente pagatore svizzero a comunicare allo Stato italiano i capitali detenuti nello Stato extra UE.

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