Commissione Tributaria Provinciale Di Torino Sez. III sentenza n. 1004 del 4 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito per le imposte pagate all’estero può legittimamente essere esposto in dichiarazioni fiscali relative ad annualità d’imposta successive a quella in cui tale credito è maturato, in quanto la legge non contempla alcuna decadenza in relazione all’esercizio del diritto alla detrazione, ponendo la sola condizione della definitività del pagamento dell’imposta estera.

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