Commissione Tributaria Regionale Per Il Piemonte Sez. IV sentenza n. 1341 del 29 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La rivalutazione dei terreni edificabili, effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la redazione della perizia giurata di stima. L’omessa indicazione del valore nel quadro RM della dichiarazione dei redditi costituisce una mera violazione formale.

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