Commissione Tributaria Di Secondo Grado Di Bolzano Sez. II sentenza n. 67 del 29 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell’art. 165, comma 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta assolta all’estero per i redditi ivi prodotti è detraibile in proporzione alla quota di reddito che sia soggetta ad imposizione anche in Italia. Di conseguenza è corretto l’operato dell’Ufficio che riconosca la detrazione, prevista dalle disposizioni della Convenzione con lo Stato estero, nei limiti della percentuale di reddito che concorre a formare la base imponibile per le imposte sul reddito italiane, atteso che lo scopo della norma richiamata è quello di evitare che il contribuente possa recuperare, attraverso il meccanismo del credito d’imposta, elementi di reddito che, prodotti all’estero, siano esenti da imposta in Italia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.