Commissione Tributaria Provinciale Di Agrigento Sez. I sentenza n. 478 del 7 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di potere usufruire della detrazione fiscale di cui all’art. 16 del d.p.r. n. 917/1986 - “detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” - č necessario pagare le fatture dei lavori con bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale o la p.IVA di chi effettua i lavori.
In caso di pagamento non eseguito tramite bonifico e/o di mancata indicazione nel bonifico delle voci richieste e/o di mancata esibizione della ricevuta di bonifico e/o intestazione a persona diversa da chi richiede la detrazione e/o di mancata esibizione di fatture o ricevute di spese effettuate, ed infine di mancato rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche comunali, il contribuente non ha diritto alla detrazione con conseguente legittimitā del recupero di imposta.

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