Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana Sez. V sentenza n. 1827 del 25 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art 1, comma 344, della legge 27.12.2006, n. 296, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti sostenute dal contribuente, prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% (per l’anno 2007) di dette spese e non pone distinzione di soggetti beneficiari dell’agevolazione, né distinzioni tra le varie categorie di immobili (vedi anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 31.5.2007).
(Nel caso di specie, un socio di società di persone aveva, legittimamente, effettuato la detrazione – ovviamente in proporzione alla sua quota di partecipazione – della spesa sostenuta dalla società per spese relative ad un intervento di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà della stessa società ad uso commerciale concesso in locazione a terzi).

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