(massima n. 1)
In caso di presentazione dinanzi al giudice dell'ottemperanza di una duplice domanda di esecuzione del giudicato e di impugnazione per vizi di legittimità dell'atto di riedizione del potere adottato in seguito alla originaria sentenza di annullamento: nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda; viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dovrà disporre la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo periodo, c.p.a, «sussistendone i presupposti».