Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 28 del 3 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere dell'amministrazione preposta a tutela di un interesse sensibile quale quello paesaggistico resta imbrigliato all'interno del modulo della conferenza di servizi, potendo essere esercitato solo in seno alla stessa, sicché quest'ultima non può mettere nel nulla il provvedimento, sia pure illegittimo, conclusivo della conferenza. Ciò a patto che il potere dell'amministrazione si consumi fisiologicamente all'interno del detto modulo procedimentale. Nel caso in cui, invece, il dissenso ivi manifestato non venga superato secondo i meccanismi all'uopo previsti dal legislatore di remissione ad una più alta istanza della fattispecie, l'atto autorizzatorio è nullo per difetto assoluto di attribuzione nel caso di superamento del dissenso al di fuori dei meccanismi previsti dal citato art. 14-quater, e per difetto dell'elemento essenziale dell'assenza di dissensi qualificati nella previa conferenza di servizi.

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