Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 890 del 4 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą dell'atto amministrativo non si riscontra solo nel caso di carenza di potere dell'amministrazione, ma anche nelle altre ipotesi previste dall'art. 21-septies L. 7 agosto 1990 n. 241, tra le quali occorre comprendere anche la mancanza degli elementi essenziali, come il venir meno dell'imputabilitą dell'atto all'amministrazione per interruzione del rapporto organico, per essere stato adottato l'atto in ambiente collusivo penalmente rilevante.

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