Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 105 del 16 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli elementi essenziali di cui all'art. 21 septies L. n. 241 del 1990 sono elementi intrinseci del provvedimento di cui si lamenta la nullitą, la mancanza dei quali incide sulla stessa possibilitą di ritenere completamente perfezionata una fattispecie di provvedimento amministrativo. Si tratta, quindi, di un difetto strutturale intrinseco dello stesso provvedimento, che deriva da carenze sue proprie (e non da mancanze esterne).

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