(massima n. 1)
Il vizio di violazione o elusione del giudicato, quale sanzionato dall'art. 21-septies, L. 7 agosto 1990 n. 241, è ravvisabile non solo laddove dal giudicato siano ricavabili statuizioni analitiche e puntuali, tali da escludere o ridurre significativamente la discrezionalità dell'Amministrazione nella rinnovazione della propria attività, ma anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità in sede di esecuzione del giudicato, ne faccia uso in modo da riprodurre invariati i medesimi vizi di legittimità già definitivamente accertati nel pregresso giudizio, risultando ininfluente agli effetti della riscontrata elusione del giudicato che, attesa la natura oggettiva del vizio de quo, tale pedissequa riproposizione dei vizi già denunciati sia dovuta a consapevole volontà di violare o eludere il giudicato ovvero a mero fraintendimento dei suoi contenuti.