Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5671 del 18 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

La nullità dell'atto amministrativo inficia radicalmente l'atto stesso e per questo, accanto ad un azione di accertamento sottoposta a regime decadenziale dilatato, il codice del processo ha previsto che la nullità dell'atto possa sempre essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tale previsione normativa non può avere altro significato che l'attribuzione al giudice, analogamente a quanto previsto per le nullità civilistiche, di un potere di rilievo ufficioso a presidio di un interesse generale all'eliminazione dall'ordinamento di fattispecie pubblicistiche radicalmente in contrasto con lo stesso; con le ovvie conseguenze anche in tema di rispetto del termine per la proposizione dell'azione.

(massima n. 2)

La nullità dell'atto amministrativo per difetto di attribuzione va circoscritta ai soli casi di incompetenza assoluta o di c.d. carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca all'Amministrazione il potere in fatto esercitato, vicenda, questa, assolutamente residuale, tanto da aver condotto all'affermazione che, ricostruito in questi termini, il difetto assoluto di attribuzione rappresenta, in definitiva, un caso di scuola.

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